IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO

giovedì 25 aprile 2013

25 Aprile -Non c'è nulla da festeggiare, l'Italia non fu liberata ma occupata!

Foto: IL 25 APRILE NON CI HANNO LIBERATI
ma Occupati, guarda il video:
http://youtu.be/QTEIjXNoWOw

L'OCCUPAZIONE USA
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13387

L'OCCUPAZIONE USA e la TRUFFA agli Italiani delle AM-LIRE
http://youtu.be/TxtvJIvwrkE

COS'E' L' E S M 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=257806880959611&set=a.145529325520701.36299.145336488873318&type=3&theater

IL DEBITO E' UNA TRUFFA 
se non ne sai nulla, guarda il materiale a questo link:
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 Leggi con attenzione questo link








Documenti Disponibili


Strumento di Armistizio e resa delle Forze italiane al Comandante-in-capo delle Forze Alleate, Gen. Dwight D. Eisenhower

Sicilia, il 3 Settembre 1943. [2]
Le seguenti condizioni di Armistizio sono presentate dal Generale Dwight D. Eisenhower, Comandante-in-capo delle Forze Alleate, agendo per autorità dei Governi degli Stati Uniti e Gran Bretagna e nell'interesse delle Nazioni Unite e sono accettate dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano:
  1. Cessazione immediata di tutte le ostilità da parte delle forze armate italiane.
  2. L'Italia si sforzerà di negare ai tedeschi installazioni che sarebbero usate contro le Nazioni Unite.
  3. Tutti i prigionieri o internati delle Nazioni Unite saranno immediatamente riconsegnati al Comandante-in-capo Alleato e nessuno di questi può, ora o in qualsiasi tempo, essere evacuato in Germania.
  4. Trasferimento immediato della Flotta italiana e degli aerei italiani nei punti che potrebbero essere designati dal Comandante-in-capo Alleato, con dettagli di disarmo da lui prescritti.
  5. Le spedizioni mercantili italiane possono essere requisite dal Comandante-in-capo Alleato per affrontare le necessità del suo programma militare-navale.
  6. Resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, isole e continente, agli Alleati per uso come basi operative e per altri scopi come determinati dagli Alleati.
  7. Garanzia immediata dell'uso gratuito per gli Alleati di tutti i campi d'aviazione e porti navali in territorio italiano, senza riguardo al tasso di evacuazione del territorio italiano da parte delle forze tedesche. Questi porti e campi saranno protetti da forze armate italiane fino a che questa funzione sarà assunta dagli Alleati.
  8. Ritiro immediato in Italia di tutte le forze armate italiane da tutte la partecipazioni nella guerra corrente e da qualunque area siano impegnate.
  9. Garanzia del Governo italiano che se necessario impiegherà tutte le sue forze armate disponibili per pronta e esatta esecuzione di tutti i provvedimenti di questo armistizio.
  10. Il Comandante-in-capo delle riserve delle Forze Alleate si riserva di prendere qualsiasi misura che, per sua opinione, può essere necessaria per la protezione degli interessi delle Forze Alleate nella prosecuzione della guerra e il Governo Italiano si impegna a compiere ogni azione amministrativa o altra che il Comandante-in-capo potrebbe richiedere e, in particolare, il Comandante-in-capo stabilirà il Governo Militare Alleato sulle parti di territorio italiano che può ritenere necessarie per gli interessi militari delle Nazioni Alleate.
  11. Il Comandante-in-capo delle Forze Alleate avrà un pieno diritto d'imporre misure di disarmo, smobilitazione e demilitarizzazione.
  12. Le altre condizioni di natura politica, economica e finanziaria alle quali l'Italia sarà tenuta ad assentire, saranno emesse in data successiva.
Le condizioni dell'Armistizio presente non saranno rese pubbliche senza approvazione preventiva del Comandante-in-capo Alleato. L'inglese sarà considerato il testo ufficiale.
Maresciallo Pietro BADOGLIO, Capo del Governo Italiano
Generale Dwight D. Eisenhower US. Army, Comandante in Capo, Forze Alleate.
Da: GIUSEPPE CASTELLANO, Capo di Stato Maggiore Italiano
Walter B. Smith, Brigadiere Generale, U.S. Army
Presente: Rt. Hon. Harold MACMILLAN, Ministro Residente Britannico, AFHQ
Robert MURPHY, Rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti
ROYER Dick, Commodoro, R. N., Capo del Personale al C. in C. Med.
LOWELL W. Rooks, Maggiore Generale, U.S Army, Assistente Capo di Stato Maggiore, G-3, AFHQ
Franco MONTANARI, Interprete ufficiale italiano
Brigadiere KENNETH Strong, Assistente Capo di Stato Maggiore, G-2, AFHQ
[2] rilasciato dal Dipartimento di Stato, il 6 Novembre 1945. Reparto dell'Archivio di Stato, 11 Novembre 1945. Firma dell'armistizio avvenuta a Fairfield Camp, Cassibile, Frazione del Comune di Siracusa.

Proclamazione del Generale Eisenhower sulla Resa italiana Radio delle Nazioni Unite. 8 Settembre 1943.

[3] Qui è il Gen. Dwight D. Eisenhower, Comandante in Capo delle Forze Alleate.
Il Governo italiano ha ceduto incondizionatamente le sue forze armate. Come Comandante Alleato in Capo, ho accordato un armistizio militare, i termini del quale sono stati approvati dai Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Perciò sto agendo nell'interesse delle Nazioni Unite.
Il Governo italiano si è impegnato ad attenersi a questi termini senza riserva. L'armistizio fu firmato dal mio rappresentante e dal rappresentante del Maresciallo Badoglio e diviene effettivo in questo istante.
Le azioni di guerra tra le forze armate delle Nazioni Unite e quelle dell'Italia termineranno immediatamente. Tutti gli italiani che ora agiranno per aiutare a estromettere l'aggressore tedesco dal suolo italiano avranno l'assistenza e l'appoggio delle Nazioni Unite.
[3] Time di New York. 9 Settembre 1943.
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Proclamazione di Resa italiana del Maresciallo Pietro BADOGLIO, Capo del Governo italiano

Radio di Roma. 8 Settembre 1943. [4]
Il Governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare la lotta disuguale contro la potenza soverchiante del nemico, con l'intenzione di evitare danno ulteriore e più angoscioso alla nazione, ha richiesto un armistizio al Generale Eisenhower, Comandante in Capo delle Forze Alleate e Angloamericane. Questa richiesta è stata accordata. Le forze italiane cesseranno perciò tutti gli atti di ostilità contro le forze Angloamericane ovunque possono essere incontrate. Esse, comunque, si opporranno agli attacchi di ogni altra provenienza.
[4] Time di New York, il 9 Settembre 1943.
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Istruzioni alla Flotta e Marina Mercantile italiana di Sir Andrew CUNNINGHAM BROWNE, Comandante-in-capo delle Forze Navali Alleate nel Mediterraneo

Radio delle Nazioni Unite. Algeri. 8 Settembre 1943. [5]
Marinai della Marina militare e mercantile italiana:
Il Vostro paese ha cessato le ostilità contro le Nazioni Unite. Le forze armate tedesche sono diventate gli aperti nemici del popolo italiano e intendono impadronirsi delle Vostre navi.
Le Vostre navi sono urgentemente necessarie per aiutare nel lavoro di trasporto di approvvigionamenti verso l'Italia e le Vostre navi da guerra per proteggerli dai tedeschi. Fate attenzione, perciò, che le Vostre navi non siano danneggiate e non permettete che siano catturate.
Le forze delle Nazioni Unite si stanno adoperando per ricevervi e proteggervi. Salvate le Vostre navi e seguite le istruzioni date ora dalle Nazioni Unite.
Navi nel Mediterraneo, navigate verso un luogo sicuro dall'interferenza delle forze armate tedesche. Dirigetevi, se potete, verso l'Africa del Nord o Gibilterra, a Tripoli o Malta, a Haifa o Alessandria o in Sicilia e là attendete gli eventi.
Navi nel Mar Nero, navigate verso i porti russi. Se non avete il combustibile per farlo, procedete verso porti neutrali.
Quando incontrate forze delle Nazioni Unite, identificatevi di giorno sventolando dall'albero principale un largo vessillo nero o blu scuro, mostrando delle grandi pezze circolari dai Vostri ponti come identificazione per gli aerei.
Di notte, se incontrate delle navi oscurate, accendete le luci di navigazione e segnalate le lettere GA verso la nave oscurata.
Seguite attentamente tutte le istruzioni delle forze delle Nazioni Unite. Queste sono date per assicurare la Vostra incolumità.
Marinai mercantili, se innanzi tutto preserverete intatte le Vostre navi e quindi soddisferete le autorità delle Nazioni Unito cooperando lealmente con loro, ci sarà l'opportunità per un ulteriore vostro impiego in alto mare su navi italiane. Per quelli di Voi che sono nel Mare Egeo o nel Mar Nero, se non potete sfuggire ai tedeschi che ora sono i Vostri nemici, non lasciate che le Vostre navi cadano nelle loro mani. Come ultima risorsa, affondatele o sabotatele, piuttosto che permettere che cadano nelle mani dei tedeschi per essere usate contro l'Italia.
Le Navi che intendono agire in conformità con questa comunicazione possono confermare il loro salvacondotto chiamando "Malta V P T" o "Algeri F U G" o "Alessandria S U H" su 500 chilocicli. [6]
[5] Time di New York, il 9 Settembre 1943.
[6] queste istruzioni preliminari furono espanse nel Cunningham-DeCourten Memorandum sull'Accordo sul Lavoro e Disposizione della Flotta italiana e Marina commerciale il 23 Settembre e emendate il 17 Novembre 1943. L'Ammiraglio R. DeCourten registrò la sua obiezione all'emendamento del Memorandum originale in una dichiarazione emessa il 17 Novembre 1943; l'emendamento ampliò i controlli degli Alleati; il 6 Novembre 1945, il Dipartimento di Stato rilasciò un commentario riguardo all'esecuzione del Cunningham-DeCourten Memorandum. Dipartimento dell'Archivio di Stato, 11 Novembre 1945.
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Ordine del Giorno indirizzato per radio alle forze italiane nei Balcani e nell'Area Egea dal Comandante Alleato per il Medio Oriente, Tenente Generale Sir Henry Maitland Wilson

Cairo. 8 Settembre 1943. [7]
Un armistizio è stato firmato dal Vostro Governo. La guerra tra l'Italia e le Nazioni Unite è finita.
Basati sui termini dell'armistizio, i seguenti sono i miei ordini immediati a tutti i membri delle forze armate italiane nell'area dei Balcani:
Primo, tutti gli atti di ostilità verso le popolazioni dei paesi in cui vi trovate cesseranno immediatamente.
Secondo, la disciplina più severa sarà mantenuta in tutte le unità e tutte le unità manterranno le proprie formazioni.
Terzo, a tutti i tentativi dei tedeschi o dei loro satelliti di disarmare o disperdere le forze italiane o di impossessarsi delle loro armi, scorte di carburante o acqua, o postazioni da loro difese, si dovrà opporre la massima resistenza. Tutti gli ordini emessi dai tedeschi saranno trascurati.
Quarto, le forze italiane nel Dodecanneso prenderanno con la forza tutti i punti ora in possesso dei tedeschi.
Quinto, tutte le unità della Marina militare italiana e della Marina mercantile italiana procederanno immediatamente come segue: le navi mercantili a est di 170 longitudine est, si dirigeranno a Alessandria, eccezione, se necessitano di rifornirsi di carburante, possono sostare in porti intermedi delle Nazioni Unite; le navi da guerra nell'Egeo a Haifa.
Sesto, tutti i velivoli dell'aeronautica militare italiana voleranno immediatamente a Nicosia, Derna o Tobruk (gli idrovolanti a El Adem).
La procedura da seguire per i velivoli italiani nell'effettuare un atterraggio in territorio Alleato sarà: concedere una distanza di cinque miglia a tutto il naviglio in mare e evitare i porti in avvicinamento alla costa; volare a 3,000 piedi con il carrello di atterraggio abbassato da venti miglia in mare fino alla costa e poi all'aerodromo selezionato per lo sbarco; compiere due giri in senso antiorario intorno all'aerodromo a 1,000 piedi prima di avvicinarsi per l'atterraggio.
L'inosservanza di questi ordini o di ordini successivi che seguiranno sarà considerata una violazione dei termini dell'armistizio accettati dal Vostro Comandante in Capo e sarà pregiudizievole per il Vostro trattamento futuro.
[7] Time di New York. 9 Settembre 1943
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Comunicazione congiunta sulla Resa italiana del Presidente Roosevelt e del Primo Ministro CHURCHILL al Maresciallo BADOGLIO e al popolo italiano

Washington e Londra. 10 Settembre 1943. [8]
Tocca a Voi, nell'ora dell'agonia del Vostro paese, compiere i primi decisivi passi per guadagnare la pace e la libertà per il popolo italiano e riottenere per l'Italia un posto onorevole tra le civiltà dell'Europa.
Avete già liberato il Vostro paese dalla servitù Fascista. Rimane il più importante compito di ripulire il suolo italiano dagli invasori tedeschi. Hitler, attraverso il suo complice Mussolini, ha portato l'Italia sulla soglia della rovina. Egli ha guidato gli italiani in campagne disastrose nelle sabbie d'Egitto e nelle nevi di Russia. I tedeschi hanno sempre abbandonato le truppe italiane sul campo di battaglia e le hanno sacrificate sprezzantemente per coprire le loro proprie ritirate. Ora Hitler minaccia di sottoporvi tutti alle crudeltà che sta perpetrando in così tante terre.
Ora è il tempo per ogni italiano di colpire. Gli eserciti liberatori del Mondo Occidentale stanno arrivando per la Vostra liberazione. Noi abbiamo forze molto potenti e stiamo entrando in molti punti. Il terrore tedesco in Italia non durerà a lungo. Essi saranno estirpati dalla Vostra terra e Voi, aiutandoci in questa impresa di liberazione, ancora una volta potrete tornare fra i veri e comprovati amici del Vostro paese dal quale vi eravate alienati così erroneamente.
Cogliete ogni occasione che potete. Colpite duro e colpite anche nella Vostra casa. Abbiate fede nel Vostro futuro. Tutto finirà bene. Marciate coi Vostri amici americani e britannici nel grande movimento mondiale verso la Libertà, la Giustizia e la Pace.
[8] Dipartimento dell'Archivio di Stato, 11 Settembre 1943.
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Strumento supplementare di Armistizio e resa delle forze italiane al Comandante-in-capo delle forze Alleate, Generale Dwight D. Eisenhower. [9]

Malta. 29 Settembre 1943.
Poiché in conseguenza dell'Armistizio datato 3 Settembre 1943 tra i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito che agiscono negli interessi di tutte le Nazioni Unite da una parte, e il Governo Italiano dall'altra, le ostilità furono sospese tra l'Italia e le Nazioni Unite in accordo con certi termini di natura militare;
E poiché in aggiunta a quei termini fu anche affermato nel detto Armistizio che il Governo Italiano si obbligava a ottemperare ad altre condizioni di natura politica, economica e finanziaria emesse successivamente;
E poiché è conveniente che i termini di natura militare e le altre dette condizioni di natura politica, economica e finanziaria debbano, senza pregiudizio alla validità continuata dei termini del citato Armistizio del 3 Settembre 1943, essere ricomprese in un documento ulteriore;
Il seguente, insieme coi termini dell'Armistizio del 3 Settembre 1943 costituiscono i termini sui quali gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Governo Sovietico, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono pronti a sospendere le ostilità contro l'Italia fin tanto che le loro operazioni militari contro la Germania e Alleati non siano impedite e l'Italia non assista queste potenze in qualsiasi modo e si conformi ai bisogni di questi governi.
Questi termini sono stati presentati dal Generale D. Eisenhower, Comandante-in-capo, Forze Alleate, debitamente autorizzato a tale scopo;
e sono stati accettati incondizionatamente dal Maresciallo Pietro BADOGLIO, Capo del Governo italiano che rappresenta il Comando Supremo delle Forze di Terra, Mare e Aria, debitamente autorizzato a tale scopo dal Governo italiano.
1. (A) La Forze di Terra, Mare e Aria dovunque localizzate col presente si arrenderanno. La Partecipazione italiana nella guerra in tutti i Teatri cesserà immediatamente. Non ci sarà opposizione a sbarchi, movimenti o altre operazioni delle Forze di Terra, Mare e Aria delle Nazioni Unite. Di conseguenza, il Comando Supremo Italiano ordinerà la cessazione immediata di ostilità di qualsiasi genere contro le Forze delle Nazioni Unite e ordinerà alla Marina militare italiana e alle Autorità Militari e delle Forze Aeree in tutti i Teatri di pubblicare immediatamente le istruzioni adatte per coloro che sono sotto il loro Comando.
(B) Il Comando Supremo italiano ordinerà ulteriormente a tutte le Forze o autorità e personale Navali, Militari e dell'Aria di trattenersi immediatamente dalla distruzione o danneggiamento di qualsiasi proprietà reale o personale, sia pubblica sia privata.
2. Il Comando Supremo italiano darà piene informazioni riguardo alla disposizione e condizione di tutte le Forze italiane di Terra, Mare e Aria, dovunque siano situate e di tutte le forze degli Alleati dell'Italia situate in territorio italiano o occupato dall'Italia.
3. Il Comando Supremo italiano prenderà le misure necessarie per rendere sicuri i campi d'aviazione, le installazioni portuali e tutte le altre installazioni contro la confisca o l'attacco di qualunque Alleato dell'Italia. Il Comando Supremo italiano prenderà le misure necessarie per assicurare la Legge e l'Ordine, userà le sue forze armate disponibili per assicurare il pronto e corretto rispetto dei provvedimenti del presente strumento. Soggette a tale uso di truppe italiane per gli scopi sopra indicati, come potrebbero essere indicati dal Comandante-in-capo Alleato, tutte le altre Forze italiane di Terra, Mare e Aria, procederanno e rimarranno nei loro alloggi, campi o navi attendendo istruzioni dalle Nazioni Unite per il loro status e impiego futuri. Eccezionalmente, il personale navale procederà verso le località costiere che le Nazioni Unite potrebbero indicare.
4. Le forze italiane di Terra, Mare e Aria si ritireranno, nei periodi che potrebbero essere indicati dalle Nazioni Unite da tutte le aree del territorio italiano notificate al Governo italiano dalle Nazioni Unite e procederanno verso aree specificate dalle Nazioni Unite. Tale movimento di forze italiane di Terra, Mare e Aria sarà eseguito secondo le condizioni delle Nazioni Unite e in concordanza con gli ordini che saranno da esse pubblicati. Tutti gli ufficiali italiani lasceranno similmente le aree notificate a eccezione di coloro a cui può essere permesso di rimanere dalle Nazioni Unite. Coloro che hanno il permesso di rimanere, ottempereranno alle istruzioni del Comandante-in-capo Alleato.
5. Nessuna requisizione, confisca o altre misure coercitive saranno effettuate dalle forze italiane di Terra, Mare e Aria o da ufficiali nei confronti di persone o proprietà nelle aree notificate nell'Articolo 4.
6. La smobilitazione delle forze italiane di Terra, Mare e Aria in eccedenza nelle località che saranno notificate, avverrà come prescritto dal Comandante-in-capo Alleato.
7. Le Navi da guerra italiane di tutte le classi, ausiliarie e trasporti saranno riunite per dirigersi in porti che saranno specificati dal Comandante-in-capo Alleato e si comporteranno come prescritto dal Comandante-in-capo Alleato. (Nota. Se alla data dell'Armistizio L'intera Flotta italiana sarà riunita in porti Alleati, questo articolo si leggerà - "le navi da guerra italiane di tutte le classi, ausiliarie e trasporti rimarranno fino a ulteriore comunicazione nei porti dove si trovano attualmente e si comporteranno come prescritto dal Comandante-in-capo Alleato.)
8. Gli Aerei italiani di tutti i generi non lasceranno terra, acqua o navi, ad eccezione di quanto indicato dal Comandante-in-capo Alleato.
9. Senza pregiudizio ai provvedimenti di cui agli articoli 14, 15 e 28 (A) e (D) sotto indicati, a tutte le navi mercantili, pescherecci o altra imbarcazione di qualsiasi bandiera, a tutti gli aerei e i trasporti interni di qualsiasi nazionalità in territorio o acque italiane o occupate dall'Italia, previa verifica della loro identità e status, sarà impedito di partire.
10. Il Comando Supremo italiano renderà disponibili tutte le informazioni in riferimento alle apparecchiature, installazioni e difese navali, militari e aeree, in riferimento a tutti i sistemi di trasporto e di inter-comunicazione stabiliti dall'Italia o dai suoi alleati su territorio italiano o nelle sue vicinanze, in riferimento a campi minati o altri ostacoli al movimento di terra, mare o aria e altri dettagli che le Nazioni Unite potrebbero richiedere in connessione con l'uso di basi italiane o con le operazioni, sicurezza, o benessere delle Forze di Terra, Mare e Aria delle Nazioni Unite. Forze e equipaggiamenti italiani saranno resi disponibili su richiesta delle Nazioni Unite per la rimozione degli ostacoli sopra menzionati.
11. Il Governo Italiano fornirà immediatamente elenchi delle quantità di tutto il materiale bellico, mostrando l'ubicazione dello stesso. Soggetti all'uso che il Comandante-in-capo Alleato ne potrebbe fare, il materiale bellico sarà posto in magazzini sotto il controllo che egli potrebbe indicare. La disposizione definitiva del materiale bellico sarà prescritta dalle Nazioni Unite.
12. Non ci sarà distruzione di, né danno a, né, ad eccezione di come autorizzato o indicato dalle Nazioni Unite, qualsiasi rimozione di materiale bellico, stazioni radio o senza cavi o postazioni meteorologiche, ferrovia, porto o altre installazioni o utilità generali, pubbliche o private o proprietà di qualsiasi genere, dovunque situate e la manutenzione e riparazione necessaria sarà responsabilità delle autorità italiane.
13. La manifattura, produzione e costruzione di materiale bellico e la sua importazione, esportazione e transito sono proibite, tranne come da indicazioni delle Nazioni Unite. Il Governo Italiano ottempererà a qualsiasi istruzione data dalle Nazioni Unite per la manifattura, produzione o costruzione e l'importazione, esportazione o transito di materiale bellico.
14. (A) Tutto il naviglio mercantile, i pescherecci o altra imbarcazione italiana, ovunque possono essere, e qualunque costruita o completata durante il periodo (N.d.T. di vigenza) del presente strumento saranno resi disponibili in buon riparo e in condizioni idonee alla navigazione dalle autorità italiane competenti nei luoghi e per gli scopi e periodi che le Nazioni Unite potrebbero prescrivere. Il trasferimento al nemico o sotto bandiere neutrali è proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni riguardanti la continuazione del loro lavoro o la dispersione. Qualsiasi opzione esistente per ricomprare o riacquistare o riottenere il controllo di vascelli italiani o precedentemente italiani venduti o altrimenti trasferiti o noleggiati durante la guerra sarà esercitato immediatamente e i provvedimenti sopra citati si applicheranno a tali vascelli e ai loro equipaggi.
(B) Tutto il trasporto interno italiano e tutto l'equipaggiamento portuale sarà tenuto a disposizione delle Nazioni Unite per gli scopi che potrebbero indicare.
15. Le navi mercantili, i pescherecci e altre imbarcazioni delle Nazioni Unite in mani italiane ovunque possono essere (includendo per questo scopo quelli di qualsiasi paese che ha rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia) nell'eventualità oppure no che il titolo sia stato trasferito come risultato di procedimenti giudiziali come preda di guerra o altrimenti, saranno restituite alle Nazioni Unite e saranno radunate in porti specificati dalle Nazioni Unite come da disposizioni che potrebbero essere indicate. Il Governo Italiano eseguirà tutti i passi che potrebbero essere richiesti per assicurare qualsiasi trasferimento necessario del titolo. Qualsiasi nave mercantile, peschereccio o altra imbarcazione neutrale sotto operatività o controllo italiano saranno radunate nella stessa maniera in attesa di ulteriori intese per la loro disposizione definitiva. Qualsiasi riparazione necessaria ai vascelli sopra menzionati sarà effettuata dal Governo italiano, se richiesto, a proprie spese. Il Governo Italiano prenderà tutte le misure necessarie per assicurare che i vascelli e il loro carico non siano danneggiati.
16. Nessuna installazione radio o di telecomunicazione o altre forme di inter-comunicazione, a riva o a largo sotto controllo italiano sia appartenente all'Italia sia a qualsiasi paese diverso dalle Nazioni Unite non trasmetteranno fino a che istruzioni per il controllo di queste installazioni saranno state prescritte dal Comandante-in-capo Alleato. Le autorità italiane adotteranno misure per il controllo e la censura della stampa e di altre pubblicazioni, di spettacoli teatrali o cinematografici, di radiodiffusione e anche di tutte le forme di inter-comunicazione che il Comandante-in-capo Alleato potrebbe indicare. Il Comandante-in-capo Alleato potrebbe, a sua discrezione, rilevare stazioni radio, cablo o di altra comunicazione.
17. Le navi da guerra, ausiliarie, da trasporto, mercantili e altre imbarcazioni e velivoli in servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di usare liberamente le acque territoriali intorno e l'aria sopra il territorio italiano.
18. Le forze delle Nazioni Unite richiederanno di occupare certe parti del territorio italiano. I territori o aree interessate saranno notificate di volta in volta dalle Nazioni Unito e tutte le forze italiane di Terra, Mare e Aria saranno immediatamente ritirate da tali territori o aree in concordanza con le istruzioni emanate dal Comandante-in-capo Alleato. Le disposizioni di questo articolo sono senza pregiudizio a quelle dell'articolo 4 sopra citato. Il Comando Supremo italiano garantirà l'accesso e uso immediato agli Alleati di tutti i campi d'aviazione e porti Navali in Italia sotto il loro controllo.
19. Nei territori o aree riferite nell'articolo 18, tutte le installazioni Navali, Militari e aeree, centrali energetiche, raffinerie di petrolio, servizi di pubblica utilità, tutti i porti artificiali e naturali, tutti i trasporti e tutte le installazioni, strutture e equipaggiamenti di inter-comunicazione, così come altre installazioni o strutture e tutte le riserve che potrebbero essere richieste dalle Nazioni Unite saranno rese disponibili in buone condizioni dalle autorità italiane competenti col personale richiesto per lavorarvi. Il Governo Italiano renderà disponibili altre risorse locali o servizi che le Nazioni Unite potrebbero richiedere.
20. Senza pregiudizio ai provvedimenti del presente strumento, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una potenza occupante in tutti i territori o aree riferiti nell'articolo 18, l'amministrazione dei quali sarà fornita con l'emanazione di proclami, ordini o regolamenti. Il personale italiano dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici eseguiranno le loro funzioni sotto il controllo del Comandante-in-capo Alleato a meno che non sia indicato altrimenti.
21. In aggiunta ai diritti riferiti ai territori italiani occupati descritti negli articoli da 18 a 20,
(A) I Membri e ufficiali delle forze di Terra, Mare o Aria delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio in o sopra il territorio non occupato italiano e saranno concesse tutte le strutture e l'assistenza necessarie al compimento delle loro funzioni.
(B) Le autorità italiane renderanno disponibile sul territorio italiano non-occupato tutte le strutture di trasporto richieste dalle Nazioni Unite incluso il transito gratuito per il loro materiale bellico e approvvigionamenti e ottempererà alle istruzioni pubblicate dal Comandante-in-capo Alleato riguardo l'uso e controllo dei campi d'aviazione, porti, sistemi di trasporto e veicoli interni, sistemi d'inter-comunicazione, centrali energetiche e servizi di pubblica utilità, raffinerie di petrolio, scorte e altro combustibile e altri approvvigionamenti energetici e i mezzi per produrre gli stessi che le Nazioni Unite potrebbero specificare, insieme con le strutture di costruzione e riparazione connesse.
22. Il Governo e il popolo italiano si asterranno da tutte le azione dannose per gli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficientemente tutti gli ordini dati dalle Nazioni Unite.
23. Il Governo Italiano renderà disponibile la valuta italiana che le Nazioni Unite potrebbero richiedere. Il Governo Italiano ritirerà e convertirà in valuta italiana, entro i limiti temporali e i termini che le Nazioni Unite potrebbero specificare, tutte le riserve in territorio italiano di valute emesse dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari o d'occupazione e rimetteranno alle Nazioni Unito le valute ritirate senza costo aggiuntivo. Il Governo Italiano prenderà le misure che potrebbero essere richieste dalle Nazioni Unite per il controllo di banche e affari in territorio italiano, per il controllo dello scambio e commercio estero e di transazioni finanziarie e per la regolamentazione del commercio e della produzione e ottempererà a qualsiasi istruzione pubblicata dalle Nazioni Unite che riguardi queste e altre questioni simili.
24. Non ci saranno rapporti finanziari, commerciali o altre relazioni con o a beneficio di paesi in guerra con qualsiasi paese delle Nazioni Unito o territori occupato da tali paesi o qualsiasi altro paese straniero senza autorizzazione del Comandante-in-capo Alleato o degli ufficiali designati.
25. (A) Le relazioni con paesi in guerra con qualsiasi paese delle Nazioni Unite o occupati da tali paesi, saranno rotte. Gli ufficiali diplomatici, consolari o altri e i membri delle forze italiane di Terra, Mare e Aria accreditati a o serventi in missioni con tali paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unito, saranno richiamati. Gli ufficiali diplomatici e consolari di tali paesi saranno trattati come le Nazioni Unite potrebbero prescrivere.
(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro degli ufficiali diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato e di prescrivere e formulare regolamenti che governino la procedura per i metodi di comunicazione tra il Governo italiano e i suoi rappresentanti in paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni emanate da o destinate ai rappresentanti di paesi neutrali in territorio italiano.
26. Ai sudditi italiani, in attesa di istruzioni ulteriori, sarà impedito di lasciare il territorio italiano tranne se autorizzati dal Comandante-in-capo Alleato e non prenderanno, in nessun caso, servizio con alcuno dei paesi o in alcuno dei territori riferiti nell'articolo 25 (A) né procederanno verso qualsiasi luogo per lo scopo d'intraprendere del lavoro per alcuno di tali paesi. Quelli che al momento servono o lavorano in questo modo saranno richiamati come indicato dal Comandante-in-capo Alleato.
27. Il personale e materiale Militare, Navale e dell'Aria, il naviglio mercantile, i pescherecci e altre imbarcazioni e i velivoli, veicoli e altro equipaggiamento di trasporto di qualsiasi paese contro il quale alcune delle Nazioni Unito stanno continuando le ostilità o che è occupato da tale paese, rimarrà soggetto ad attacco o confisca ovunque si trovi nel o sopra il territorio o acque italiane.
28. (A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto di tale paese o paese occupato riferito nell'articolo 27 in porti e acque Italiane o occupate dall'Italia e ai velivoli, veicoli e altro equipaggiamento da trasporto di tali paesi nel o sopra il territorio Italiano o occupato dall'Italia sarà, in attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.
(B) Al personale Militare, Navale e dell'Aria e ai cittadini civili di tale paese o paese occupato in territorio italiano o occupato dall'Italia sarà impedito di partire e sarà internato in attesa di ulteriori istruzioni.
(C) Tutte le proprietà in territorio italiano che appartengono a tale paese o paese occupato o ai suoi cittadini saranno confiscati e saranno tenuti in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.
(D) Il Governo Italiano ottempererà a qualsiasi istruzione data dal Comandante-in-capo Alleato riguardo all'internamento, custodia o disposizione susseguente, utilizzazione o lavoro di qualsiasi delle persone, vascelli, velivoli, materiali o proprietà sopra menzionati.
29. Benito Mussolini, i suoi principali associati Fascisti e tutte le persone sospettate di avere commesso crimini di guerra o offese analoghe i cui nomi appaiono su elenchi che saranno comunicati dalle Nazioni Unite e che, ora o nel futuro, è sul territorio controllato dal Comando Militare Alleato o dal Governo italiano, sarà immediatamente arrestato e consegnato nelle mani delle Nazioni Unite. Qualsiasi istruzione data dalle Nazioni Unito a questo scopo sarà ottemperata.
30. Tutte le organizzazioni Fasciste, inclusi tutti i reparti della Milizia Fascista (MVSN), della Polizia Segreta (OVRA), di tutte le organizzazioni della gioventù Fascista saranno, se non già avvenuto, disciolte in concordanza con le direttive del Comandante-in-capo Alleato. Il Governo Italiano ottempererà a tutte le istruzioni ulteriori che le Nazioni Unite potrebbe dare per l'abolizione delle istituzioni Fasciste, il licenziamento e l'internamento di personale Fascista, per il controllo di fondi Fascisti, per la soppressione dell'ideologia e dell'insegnamento Fascista.
31. Tutte le leggi italiane che comportano discriminazione per motivi di razza, colore, credo o opinioni politiche saranno, in quanto ciò non sia già stato compiuto, abrogate e le persone detenute per tali motivi saranno, come indicato dalle Nazioni Unite, rilasciate e liberate da tutte le incapacità legali alle quali sono stati sottoposti. Il Governo Italiano ottempererà a tutte le istruzioni ulteriori che il Comandante-in-capo Alleato potrebbe dare per l'abrogazione della legislazione Fascista e la rimozione di qualsiasi inabilità o proibizioni da esse risultanti.
32. (A) I Prigionieri di guerra che appartengono alle forze di, o specificò da, le Nazioni Unite e qualsiasi cittadino delle Nazioni Unite, inclusi i sudditi Abissini confinati, internati o altrimenti sotto limitazione in territorio italiano o occupato dall'Italia non saranno trasferiti e saranno consegnati immediatamente ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come le Nazioni Unito potrebbero indicare. Qualsiasi trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la firma del presente strumento sarà vista come una violazione dei suoi termini.
(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state poste sotto restrizione, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) per i loro comportamenti o simpatie verso le Nazioni Unite saranno rilasciate secondo le direttive delle Nazioni Unite e saranno liberate dalle incapacità legali alle quali erano state sottoposte.
(C) Il Governo Italiano compirà i passi che le Nazioni Unito potrebbero indicare per salvaguardare la persona e le proprietà di cittadini e stati stranieri.
33. (A) Il Governo Italiano ottempererà alle istruzioni che le Nazioni Unite potrebbero prescrivere riguardo la restituzione, consegne, servizi o pagamenti con valenza di riparazione e pagamento delle spese di occupazione durante il periodo (N.d.T di vigenza) del presente strumento.
(B) Il Governo Italiano darà al Comandante-in-capo Alleato le informazioni che potrebbero essere prescritte riguardo ai beni, sia nel sia fuori il territorio italiano, dello stato italiano, della Banca d'Italia, di qualsiasi istituzione statale o parastatale o organizzazioni Fasciste o residenti in territorio italiano e non disporrà o permetterà la disposizione, fuori dal territorio italiano di alcuno di tali beni senza il permesso delle Nazioni Unite.
34. Il Governo Italiano eseguirà durante il periodo di vigenza del presente strumento le misure di disarmo, smobilitazione e demilitarizzazione che potrebbero essere prescritte dal Comandante-in-capo Alleato.
35. Il Governo Italiano fornirà tutte le informazioni e tutti i documenti richiesti dalle Nazioni Unite. Non ci sarà nessuna distruzione o occultamento di archivi, note, piani o qualsiasi altro documento o informazione.
36. Il governo Italiano prenderà e manterrà in vigore le misure legislative o altre che potrebbero essere necessarie per l'esecuzione del presente strumento. Le autorità militari e civili italiane ottempereranno a qualsiasi istruzione pubblicata dal Comandante-in-capo Alleato per lo stesso scopo.
37. Sarà nominata una Commissione di Controllo rappresentativa delle Nazioni Unite incaricata di regolamentare e eseguire questo strumento sotto gli ordini e istruzioni del Comandante-in-capo Alleato.
38. (A) Il termine "Nazioni Unite" nel presente strumento include il Comandante-in-capo Alleato, la Commissione di Controllo e qualsiasi altra autorità che le Nazioni Unite potrebbero designare.
(B) Il termine "Comandante-in-capo Alleato" nel presente strumento include la Commissione di Controllo e altri ufficiali e rappresentanti che il Comandante-in-Capo potrebbe designare.
39. I riferimenti alle "Forze Italiane di Terra, Mare e Aria" nel presente strumento saranno ritenuti includere la Milizia Fascista e tutte le unità, formazioni o corpi militari e paramilitari che il Comandante-in-capo Alleato potrebbe indicare.
40. Il termine "Materiale bellico" nel presente strumento denota tutto il materiale specificato in elenchi o definizioni che potrebbero essere pubblicati di volta in volta dalla Commissione di Controllo.
41. Il termine "Territorio italiano" include tutte le colonie e dipendenze italiane e può, per gli scopi del presente strumento (ma senza pregiudizio alla questione di sovranità) ritenersi includere l'Albania. Concesso comunque che ad eccezione dei casi e nella misura che le Nazioni Unite potrebbero indicare, le disposizioni del presente strumento non si applicheranno a, o influenzeranno l'amministrazione di qualsiasi colonia o dipendenza italiana già occupata dalle Nazioni Unite o i diritti e i poteri posseduti o esercitati da esse.
42. Il Governo italiano invierà una delegazione al Quartiere Generale della Commissione di Controllo per rappresentare gli interessi italiani e trasmettere gli ordini della Commissione di Controllo alle autorità italiane competenti.
43. Il presente strumento entrerà immediatamente in vigore. Rimarrà operativo fino a che sarà sostituito da qualsiasi altra intesa o fino all'entrata in vigore del trattato di pace con l'Italia.
44. Il presente strumento potrebbe essere denunciato dalle Nazioni Unite con effetto immediato se le obbligazioni italiane non saranno adempiute o, in alternativa, le Nazioni Unite potrebbero penalizzare la sua contravvenzione con misure adatte alle circostanze, come l'estensione delle aree di occupazione militare o azione aeree punitiva o altro.
Il presente strumento è redatto in inglese e italiano, il testo inglese è autentico e in caso di qualsiasi disputa che riguardi la sua interpretazione, la decisione della Commissione del Controllo prevarrà.
Firmato a Malta il 29mo giorno di Settembre, 1943.
Maresciallo Pietro BADOGLIO, capo del Governo Italiano
Dwight D. Eisenhower, Generale, Esercito degli Stati Uniti, Comandante in Capo, Forze Alleate
[9] Dipartimento dell'Archivio di Stato, 11 Novembre 1945.
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Lettera del Generale Eisenhower al Maresciallo BADOGLIO esplicativa della firma dell'Armistizio Supplementare e Strumento di Resa, 29 Settembre 1943. [10]

29 Settembre, 1943.
Mio Caro Maresciallo BADOGLIO,
I termini dell'armistizio al quale noi abbiamo appena apposto le nostre firme sono supplementari all'armistizio militare breve firmato dal Suo e mio rappresentante il 3 Settembre 1943. Essi sono stati basati sulla situazione presente prima della cessazione delle ostilità. Gli sviluppi da quel tempo hanno alterato notevolmente lo status dell'Italia che è divenuta, in effetti, un cooperatore delle Nazioni Unite.
È riconosciuto pienamente dai Governi per conto dei quali sto agendo che questi termini sono stati superati in certi aspetti dagli eventi successivi e che molte delle clausole sono divenute obsolete o sono già state poste in esecuzione. Noi riconosciamo anche che non è in questo momento nel potere del Governo Italiano eseguire certe condizioni. Il fallimento nel fare ciò a causa di condizioni esistenti non sarà visto come una mancanza di buona fede da parte dell'Italia. Comunque, questo documento rappresenta le richieste che ci si aspetta che il Governo Italiano ottemperi quando sia in condizione di farlo. [11]
Resta inteso che sia i termini di questo documento sia dell'armistizio militare breve del 3 Settembre potrebbero essere cambiati di volta in volta se le necessità militari o la misura della cooperazione del Governo italiano indichi ciò come desiderabile.
Sinceramente,
Dwight D. Eisenhower
Generale, Esercito degli Stati Uniti, Comandante-in-capo, Forze Alleate.
A sua Eccellenza
Maresciallo Pietro BADOGLIO, capo del Governo Italiano
[10] Dipartimento dell'Archivio di Stato, 11 Novembre 1945.
[11] vedi Commentario sulle Condizioni Supplementari dell'Armistizio con l'Italia, rilasciato dal Dipartimento di Stato il 6 Novembre 1945 per chiarimenti sulla misura in cui gli articoli dell'accordo furono perfezionati o cambiati. Dipartimento dell'Archivio di Stato, 11 Novembre 1945.
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Memoria della Commissione Alleata al Governo italiano

24 Febbraio 1945. [12]
1. In concordanza con la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti d'America e del Primo Ministro del Regno Unito di Gran Bretagna, i Governi Alleati propongono di allentare il controllo sul Governo italiano sotto l'armistizio per la questione dell'amministrazione quotidiana e di esercitare tale controllo solamente quando gli interessi militari Alleati lo richiedessero.

2. Si abolirà la Sezione Politica della Commissione Alleata a partire dal 1 Marzo, 1945. Il Ministero italiano per gli Affari Esteri tratterà col Commissario Capo le questioni di maggiore importanza, mentre per le questioni di minore importanza e per affari di routine si rivolgerà a qualsiasi sezione (affari economici o civili) della commissione che potrebbe essere adatta all'argomento trattato. Le questioni che coinvolgono il viaggio di ufficiali pubblici e diplomatici o altri saranno trattate in futuro per conto della commissione dall'ufficio del Commissario Esecutivo.

3. Il Governo Italiano continuerà, come attualmente, ad avere relazioni dirette con i rappresentanti diplomatici stranieri accreditati presso il Quirinale.

La Commissione Alleata generalmente dovrebbe essere tenuta informata dal Governo italiano di qualsiasi negoziazione nelle quale si impegni con altri Governi. Agevolazioni saranno concesse al Governo italiano per l'uso di borse segrete in corrispondenza coi loro rappresentanti diplomatici all'estero. Agevolazioni per codici cifrati non depositati non possono essere permesse per il momento.

Fin tanto che queste negoziazioni abbiano a che fare con questioni economiche e finanziarie, la Sezione Economica e la sua sotto-commissione finanziaria dovrebbero essere tenute informate del loro progresso.

Sarebbe conveniente che il Governo italiano fornisse un sommario periodico di tutte le negoziazioni completate o pendenti con gli altri Governi.

4. La Commissione Alleata limiterà la sua condotta riguardo al territorio sotto la giurisdizione del Governo italiano alla consultazione con e al consiglio ai Ministri del Governo italiano.

5. Le funzioni consultive delle sotto-commissione per l'Istruzione, i Monumenti e Belle Arti, per il Governo Locale, Legale e Sindacale in territorio sotto la giurisdizione del Governo Italiano saranno compiute solamente quando richieste dal Governo Italiano.

6. Non sarà più necessario per il Governo italiano ottenere l'approvazione della Commissione Alleata per le delibere e l'altra legislazione decretata dal Governo Italiano nel territorio sotto la giurisdizione del Governo Italiano.

Ciononostante, la Commissione Alleata dovrebbe essere informata delle delibere proposte con un certo anticipo rispetto alla loro promulgazione in modo da consentire al Commissario Capo di consultarsi col Governo italiano in merito alla loro applicazione in territorio sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato (A.M.G.), e per predisporre piani per la loro realizzazione effettiva in tale territorio quando appropriato.

7. Non sarà più necessario per il Governo italiano ottenere l'approvazione della Commissione Alleata per le nomine italiane, se a incarichi nazionali o locali, in territorio sotto la giurisdizione del Governo Italiano eccetto con riguardo all'elenco allegato di posizioni che hanno significato militare. Il Governo Italiano ha il diritto di modificare le nomine fatte precedentemente dalle autorità dell'A.M.G.

8. Gli ufficiali della Commissione Alleata assegnati al territorio sotto la giurisdizione del Governo Italiano saranno ritirati. Come primo passo si intende abolire a partire dal 1 Aprile, 1945, gli Uffici Regionali della Commissione Alleata per la Sicilia, Sardegna, Meridione e Lazio-Umbria. Rappresentanti della Commissione Alleata saranno comunque inviati in territorio sotto la giurisdizione del Governo italiano quando necessario e certi ufficiali specialisti con funzioni economiche rimarranno in tale territorio per un periodo limitato.

9. È desiderio degli Alleati incoraggiare il libero scambio di conoscenza e insegnamento con il popolo italiano. Saranno facilitate le intese per il flusso tra l'Italia e le Nazioni Unite di libri e altre pubblicazioni di natura scientifica, politica, filosofica e artistica, e per il movimento di studiosi, artisti e professionisti tra l'Italia e le Nazioni Unite.

10. Gli Alleati accolgono cordialmente la decisione di tenere elezioni locali nel territorio sotto la giurisdizione del Governo italiano appena possibile.

11. Le nazioni Alleate desiderano fare concessioni riguardo ai prigionieri italiani di guerra ora o successivamente trattenuti in Italia, altri da quelli catturati da quando l'armistizio fu firmato. Concesso che accordi possono essere fatti affinché i servizi di tali persone continuino a essere resi disponibili a condizioni soddisfacenti per il Comandante Supremo Alleato, il loro status di prigionieri di guerra sarà terminato.

12. E' essenziale che il Governo Italiano formuli e perfezioni dei controlli economici appropriati e compia tutti gli altri passi possibili sia in ordine di assicurare la massima produzione e l'effettiva ed equa distribuzione e controllo del consumo di risorse locali possibili nelle condizioni esistenti sia come requisito indispensabile per un'incrementata assistenza economica.

13. Nel Programma congiunto delle importazioni essenziali italiane che sta per essere preparato dalla Commissione Inter-Ministeriale per la Ricostruzione e dalla Sezione Economica di questa commissione, ci saranno degli approvvigionamenti per i quali le autorità militari combinate (Regno Unito -Stati Uniti) si assumeranno la responsabilità del procacciamento (Categoria A) e altri approvvigionamenti per i quali loro non si assumeranno la responsabilità (Categoria B). Segue una definizione degli approvvigionamenti che rientrano nella Categoria A:

(a) Quelle quantità di approvvigionamenti essenziali ritenuti necessari per prevenire malattie e agitazioni pregiudizievoli alle operazioni militari, come cibo, alimenti e vestiario, approvvigionamenti medici e sanitari.

(b) Quegli approvvigionamenti, l'importazione dei quali ridurrà i bisogni militari per l'importazione di approvvigionamenti civili e essenziali per gli scopi indicati in questo paragrafo, come fertilizzante, materie prime, macchinari e equipaggiamenti.

(c) Quei materiali essenziali per il ripristino delle installazioni di comunicazione italiane, centrali energetiche e installazioni di trasporto che favoriranno direttamente lo sforzo militare Alleato.

14. I programmi per i quali le autorità militari si assumono la responsabilità saranno mantenuti per la durata delle operazioni combinate (Regno Stati-Unito e Unito) in Italia. Per questo periodo e entro i limiti definiti nel paragrafo 13, l'Italia sarà trattata come un intero (N.d.T territorio italiano + territorio italiano occupato). La data della terminazione della responsabilità militare sarà fissata dalle Nazioni Alleate.

15. In aggiunta al programma di approvvigionamenti per i quali i militari si assumono la responsabilità per il procacciamento ( Categoria A) la Commissione Alleata assisterà il Governo italiano nella preparazione di programmi di approvvigionamenti preparati per ripristinare l'industria italiana. Tali programmi, riferiti come Categoria B saranno trattati con procedure già notificate. L'acquisto di approvvigionamenti nei programmi di categoria B saranno intrapresi immediatamente senza preoccupazione per la presente difficile condizione di spedizione in modo che gli approvvigionamenti così acquisiti possano essere richiamati come e quando lo spazio per il trasporto sarà disponibile.

16. Gli Alleati desiderano che il ripristino industriale in Italia sia eseguito dal Governo italiano nella misura massima permessa dalle risorse italiane e dagli approvvigionamenti che potrebbe essere possibile importare sotto i termini dei paragrafi 13, 14 e 15 di cui sopra e sottoposti alla limitazione del paragrafo 19 di cui sotto. L'unica eccezione a questo principio sarà fatta nel caso di industrie che coinvolgono la produzione o riparazione di munizioni o altri strumenti bellici che saranno ripristinate solamente nella misura richiesta dal Comandante Alleato Supremo nell'espletamento della sua missione militare e nella misura necessaria a favorire lo sforzo militare Alleato negli altri teatri. L'ordine prioritario nel quale industria italiana sarà ripristinata (dopo la ricostruzione delle industrie essenziali per gli scopi militari Alleati) sarà determinato dal Governo Italiano con l'assistenza e consiglio della Commissione Alleata.

17. La responsabilità primaria per il controllo dell'inflazione in Italia, incluse l'imposizione e l'amministrazione dei controlli finanziari appropriati, di controlli economici e dell'utilizzazione appropriata degli approvvigionamenti, spetta al Governo italiano. A questo riguardo, come in altri, la Commissione Alleata rimane pronta a consigliare e assistere.

18. La misura in cui le esportazioni saranno incentivate e lo sviluppo di macchinari per il controllo del flussi d'esportazione spettano al Governo italiano. Per il momento, i programmi d'esportazione italiani saranno limitati necessariamente da certi fattori di spedizione, militari, finanziari e d'approvvigionamento. L'applicabilità di questi fattori a programmi individuali sarà risolta tra il Governo italiano e la Sezione Economica della Commissione Alleata secondo le linee già discusse dalla Sezione Economica con la Commissione Inter-Ministeriale per la Ricostruzione.

19. Nulla di quanto sopra indicato deve essere visto come costituente un impegno delle Nazioni Alleate riguardo le spedizioni. Qualsiasi approvvigionamento sia da importare in Italia deve transitare dai trasporti che potrebbero essere stanziati di volta in volta dalle Nazioni Alleate.
Harold MACMILLAN.
24 Febbraio, 1945.
Elenco di nomine Governo Italiano che richiedono previa approvazione della Commissione alleata.
Ministro della Guerra.
Ministro della Marina.
Ministro dell'Aviazione.
Qualsiasi altro Ministro delle Forze Armate che possono essere create.
Sotto-segretario per le Telecomunicazioni.
Direttore delle Ferrovie.
Direttore Generale di Pubblica Sicurezza.
Generale Comandante, CC. RR.
Capo di Stato Maggiore, CC. RR.
Generale Comandante, GG. FF.
Incarichi nell'Esercito, Marina militare e Aeronautica militare in concordanza con la pratica corrente
[12] Dipartimento dell'Archivio di Stato, 11 Novembre 1945.
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