E’
illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia S.p.a., su un bene immobile
conferito in un fondo patrimoniale istituito nell’interesse della
famiglia del Contribuente, se il debito tributario non è inerente ai
bisogni di questa.
E’
quanto statuito dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza
numero 999, del 1 Ottobre 2012 con la quale, nel rigettare l’appello
proposto da Equitalia S.p.a. avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Cosenza nel 2006 , ha altresì condannato la società di riscossione al
pagamento delle spese processuali.
Nella
fattispecie, è accaduto, che il Concessionario per la riscossione aveva
iscritto ipoteca su un’immobile di proprietà del contribuente per
crediti IRPEF e ILOR relativi all’attività di una S.n.c. di cui era
socio.
“Il principio di diritto, espresso dalla sentenza è di estrema importanza, ha affermato l’Avv. Fernando Scarpelli delegato ADUSBEF cui si era rivolto il contribuente, perché
costituisce per le famiglie un solido argine contro gli abusi e le
vessazioni che sempre più spesso caratterizzano l’azione delle società
di riscossione. Con esso infatti si ribadisce che il divieto
di esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, non è limitato ai
soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente
alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente”.
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Fonte: http://www.ntacalabria.it
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