IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO

martedì 6 novembre 2012

Equitalia · Giustizia Equitalia: cancellate le mini ipoteche

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Equitalia ha il potere di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 602/73; tuttavia l’iscrizione della stessa è soggetta a procedure e limiti che sono stati modificati nel corso del tempo a seguito di interventi normativi, di cui l’ultimo è quello relativo al D.L. n.16/2012.

E’ bene precisare che vi sono dei casi specifici per i quali è preclusa ad Equitalia la possibilità di poter provvedere all’iscrizione ipotecaria. Tra questi figura in primis la mancata comunicazione dell’iscrizione ipotecaria.

Come previsto dalla L. n. 106/2011, a far data da 13 luglio 2011, all’Ente di riscossione è fatto obbligo di inviare una comunicazione con l’avviso che, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, si procederà all’iscrizione ipotecaria.

Prima dell’entrata in vigore di tale norma, accadeva frequentemente, che l’ipoteca sull’immobile del contribuente venisse iscritta senza alcun preavviso con la conseguenza che il contribuente ne veniva a conoscenza in modo del tutto causale.

La successiva Legge n. 73/2010, (conversione del D.L. n.40/2010) entrata in vigore il 25 maggio 2010, ha poi vietato l’iscrizione ipotecaria per crediti inferiori a 8.000 euro.

Tale soglia è stata poi ulteriormente confermata dalla Legge n. 106/2011, in vigore dal 13 luglio 2011 fatta eccezione per l’abitazione principale, per la quale è stata introdotta l’ulteriore soglia di 20.000 euro per gli immobili di proprietà del debitore adibiti ad abitazione principale purché la somma iscritta a ruolo sia ancora contestabile in giudizio. Nel caso in cui ciò non sia possibile, rimane comunque applicabile il limite inferiore di 8.000 euro per il quale non può essere applicata alcuna ipoteca.

Infine, con il D.L. n. 16/2012, a partire da 2 marzo, è stata eliminata ogni distinzione tra immobili adibiti ad abitazione principale e non, conseguentemente, in ogni caso la soglia minima applicabile è quella di 20.000 euro

Per effetto di quanto esposto, secondo quanto affermato dalla stessa Equitalia, le ipoteche per importi inferiori a 1.550 euro, attivate prima del 2 dicembre 2010, e  8.000 euro per quelle fino al 2 marzo 2012 dovranno essere annullate d’ufficio anche se il contribuente non ne ha fatto richiesta, situazione che dovrebbe quindi in molti casi permettere al contribuente di chiudere il contenzioso in essere.

Più precisamente, saranno cancellate per prime le ipoteche gravanti sui debitori già raggiunti da procedure cautelari o esecutive, per poi procedere nei confronti degli altri debitori minori.

Il venir meno dell’ipoteca, non interromperà tuttavia l’azione di recupero del debito del contribuente che potrà avvenire attraverso l’utilizzo degli altri strumenti che oggi la legge permette quali il fermo amministrativo ed il pignoramento.

Fonte:  http://www.noiconsumatori.org

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